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Il veicolo in evidente stato di abbandono è da considerarsi rifiuto

Il veicolo in evidente stato di abbandono è da considerarsi rifiuto. Lo ha stabilito la sentenza del 10 novembre 2016, n. 47262, della Corte Suprema in cui si chiarisce che rientrano nella definizione di “veicolo fuori uso”, di cui all’art. 3 del D.lgs. 209/2003, sia i veicoli di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi; sia quelli destinati alla demolizione; sia quelli che risultano in evidente stato di abbandono, anche se giacenti su area privata. 

Pertanto, laddove si verifichi una di tali condizioni il veicolo va trattato come rifiuto, in caso contrario si incorre nella sanzioni previste dalle legge.

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