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IVASS: Dematerializzazione contrassegni assicurativi

Con al Nota n. 111471 del 1 giugno 2016 dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), ha chiarito che ai fini dell’accertamento della copertura assicurativa, l’attestazione rilasciata dall’impresa di assicurazione dell’avvenuta stipula o del pagamento del contratto assicurativo prevale in ogni caso rispetto a quanto accertato o contestato a seguito di consultazione del portale dell’Automobilista. Resta in ogni caso fermo l’obbligo, previsto dall’articolo 180 del Codice della strada, di tenere a bordo del veicolo il certificato di assicurazione. 

Tale nota fa seguito alle numerose segnalazioni da parte della Polizia stradale e di automobilisti ai quali è stato sequestrato il veicolo sulla base delle mere risultanze del Portale dell’Automobilista, qualora quest’ultimo restituisca una informazione attestante l’assenza di copertura assicurativa. 

L’Ivass ha chiarito che per evitare inutili contenziosi con gli automobilisti e l’aggravio del carico di lavoro per l’annullamento dei verbali di sequestro nei casi in cui si dimostra sussistere la copertura assicurativa, in considerazione del generale principio di prevalenza delle risultanze cartacee rispetto a quelle della banca dati, la verifica della documentazione appare essere il momento centrale dell’accertamento. Si potrà, quindi, procedere al sequestro del veicolo solo ove questo non risulti coperto da assicurazione.