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Comunicazione della Commissione europea: Il futuro quadro normativo in materia di concorrenza applicabile al settore automobilistico

La Commissione europea ha adottato, il 22 luglio 2009, una Comunicazione che delinea gli scenari del quadro normativo che si applicherà al settore automobilistico dopo la scadenza del REC 1400/2002.
Tale Comunicazione è accompagnata da una Relazione di Valutazione d’Impatto.

La Commissione ritiene che l’applicazione del nuovo regolamento generale sulle intese verticali consenta agli accordi di distribuzione e assistenza degli autoveicoli di godere di una “zona di sicurezza” simile a quella garantita dal regolamento di esenzione per categoria del settore automobilistico n. 1400/2002, svincolando quindi le imprese dall’obbligo di valutare individualmente se questi accordi sono compatibili con le regole comunitarie di concorrenza in materia di pratiche commerciali restrittive.
Per la Commissione, comunque, anche nel nuovo contesto normativo, restano validi gli obiettivi alla base del REC 1400/2002, quali:

  1. evitare l’esclusione di nuovi costruttori concorrenti e proteggere il loro accesso al mercato;
  2. proteggere la concorrenza intrabrand;
  3. proteggere la concorrenza tra riparatori autorizzati e indipendenti;
  4. garantire la concorrenza all’interno delle reti autorizzate di riparazione;
  5. evitare l’esclusione dei produttori di ricambi dal mercato relativo.

Nella Relazione di Valutazione d’Impatto, la Commissione opera, innanzitutto, una distinzione fondamentale tra i mercati della vendita di autoveicoli nuovi e i mercati dei servizi di riparazione/manutenzione e distribuzione dei pezzi di ricambio, concludendo che le condizioni di concorrenza sono, a suo avviso, diverse: la Commissione afferma che sul mercato primario il livello di concorrenza tra marche è molto forte, mentre sul mercato del post-vendita esistono ancora ostacoli ad una maggiore concorrenza.
La Commissione rileva l’impatto di alcune disposizioni dell’attuale Regolamento 1400/2002 che avrebbero determinato comportamenti opportunistici (free-riding) e portato ad un livello sub-ottimale degli investimenti nel settore, a danno dei costruttori di autoveicoli, delle reti ufficiali di vendita, dei riparatori indipendenti e dei consumatori. In particolare:

  • l’attività multimarca all’interno dello stesso punto vendita avrebbe indebolito l’immagine di marca e indotto i costruttori ad innalzare gli standard di concessione per tutelare la propria identità aziendale, determinando così un generale aumento dei costi di distribuzione sostenuti dai concessionari;
  • la potenziale proliferazione incontrollata di punti vendita aggiuntivi, per effetto dell’abolizione della clausola di localizzazione, può aver incoraggiato al free-riding sugli investimenti fatti da altri operatori e quindi aver indotto, anche in questo caso, i costruttori di autoveicoli ad aumentare gli standard qualitativi per difendere la corporate identity, determinando però costi di investimento più alti e margini più bassi per le reti di vendita;
  • nell’ambito del post-vendita, essendo ancora difficoltoso l’accesso completo e non discriminatorio alle informazioni tecniche e alle parti di ricambio da parte degli operatori indipendenti, risulterebbe ostacolata la concorrenza tra riparatori autorizzati e indipendenti. Inoltre, la Commissione nota l’esistenza, sul mercato dei servizi di riparazione e manutenzione dei veicoli, di pratiche potenzialmente anticompetitive, connesse ad esempio all’uso abusivo delle garanzie legali ed estese da parte dei costruttori di autoveicoli, sulle quali si propone di indagare ulteriormente e fornire chiarimenti;
  • inoltre, secondo la Commissione le disposizioni sugli standard minimi di tutela contrattuale, previste dall’articolo 3 del Regolamento 1400/2002 (preavviso e obbligo di motivazione in caso di recesso, arbitrato per controversie, libertà di trasferire il contratto ad altro membro della rete), volte a salvaguardare l’indipendenza ed il comportamento pro-competitivo dei concessionari, non hanno prodotto l’effetto auspicato a causa di un sostanziale mancato utilizzo. L’ipotesi prospettata per il futuro dalla Commissione è quella di far sì che tali aspetti di natura contrattuale vengano disciplinati in un codice di condotta volontario tra le parti.

La Commissione al termine della sua analisi propone per il futuro quadro strategico in materia di concorrenza del settore automobilistico:

  • per gli accordi di distribuzione degli autoveicoli di applicare le disposizioni del nuovo regolamento d’esenzione generale sugli accordi verticali e su determinati argomenti fornire orientamenti settoriali per chiarire l’applicazione dei principi generali e le condizioni di revoca del beneficio di esenzione per categoria. Tuttavia, in ragione della forte crisi in atto e al fine di concedere agli operatori il tempo necessario per adeguarsi al nuovo quadro normativo, la Commissione suggerisce di prorogare di tre anni (fino al 31 maggio 2013) l’applicazione delle attuali disposizioni previste dal Regolamento 1400/2002 in materia di distribuzione;
  • per quanto riguarda gli accordi relativi ai servizi post-vendita la Commissione, invece, propone di applicare immediatamente, dopo la scadenza del 31 maggio 2010, i principi generali in materia di accordi verticali, integrandoli o con delle specifiche linee guida o un regolamento di esenzione specifico o una combinazione dei due strumenti.

La Federazione ha partecipato alla consultazione pubblica sulla Comunicazione, trasmettendo alla Commissione europea, il 25 settembre 2009, il proprio documento di osservazioni.