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Leasing: il soggetto passivo della tassa automobilistica è l’utilizzatore del veicolo

Con la conversione in legge del Decreto Legge 24.06.2016, n. 113 recante “Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio” viene confermato che il soggetto passivo della tassa automobilistica è l’utilizzatore del veicolo concesso in locazione finanziaria e che, conseguentemente, il gettito del tributo è destinato alla regione nella quale risiede il medesimo utilizzatore (art. 10, commi 6 e 7).

Inoltre, con le norme in esame si interviene nel contenzioso tra le regioni e le società di leasing sul mancato pagamento della tassa automobilistica a partire dall’anno d’imposta 2009, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 99 del 2009, stabilendo che l’obbligo di pagamento della tassa a carico degli utilizzatori decorre, non più dal 15 agosto 2009, ma dal 1° gennaio 2016.