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Tachigrafo per veicoli leggeri – Obbligo per i trasporti internazionali dal 1° luglio 2026

Circolare n. 29/2026 – CT 3/2026

Estensione dell’obbligo di tachigrafo ai veicoli tra 2,5 t e 3,5 t impiegati in trasporti internazionali e cabotaggio – Indicazioni operative.

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Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione, Direzione Generale per la Sicurezza Stradale e l’Autotrasporto – Divisione 5, con circolare del 16 aprile 2026, ha fornito le prime indicazioni operative in vista dell’entrata in vigore, a decorrere dal 1° luglio 2026, dell’obbligo di installazione e utilizzo del tachigrafo sui veicoli con massa complessiva superiore a 2,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate, impiegati in operazioni di trasporto merci internazionale o di cabotaggio.

Tale obbligo discende dalle disposizioni introdotte dal cosiddetto “Pacchetto Mobilità”, ed in particolare dal Regolamento (UE) n. 1054/2020, che modifica il Regolamento (CE) n. 561/2006.

Nelle more di eventuali ulteriori chiarimenti da parte della Commissione Europea, la circolare ministeriale fornisce indicazioni in merito ai seguenti aspetti:

  • ambito di applicazione dell’estensione normativa;
  • obblighi di registrazione;
  • regime misto nazionale/internazionale;
  • formazione dei conducenti e organizzazione dell’orario di lavoro.

Ambito di applicazione
L’obbligo riguarda i trasporti internazionali di merci, sia in conto terzi sia in conto proprio, nonché le operazioni di cabotaggio. Per quanto concerne il trasporto in conto proprio, l’obbligo si applica qualora l’attività di guida costituisca l’attività principale del conducente.

Obblighi di registrazione
È previsto l’obbligo di installazione del tachigrafo intelligente di seconda generazione (G2V2) sui veicoli interessati. Il conducente è altresì tenuto all’utilizzo della propria carta tachigrafica per la registrazione delle attività.

Regime misto nazionale/internazionale
Nel caso di utilizzo del veicolo per trasporti sia nazionali sia internazionali, i conducenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 561/2006 esclusivamente durante l’esecuzione di trasporti internazionali o operazioni di cabotaggio ad essi collegate.
Per le tratte esclusivamente nazionali, sia in conto proprio sia in conto terzi, permane il regime di esenzione dall’applicazione del suddetto Regolamento. In tali circostanze, le attività del conducente possono essere registrate mediante la funzione “out of scope”, analogamente ai casi di esenzione già previsti.

Si evidenzia inoltre che i conducenti operanti in regime misto devono garantire la continuità delle registrazioni relative ai 56 giorni precedenti eventuali controlli.

Formazione e organizzazione del lavoro
A decorrere dal 1° luglio 2026, si applicano anche ai conducenti dei veicoli in oggetto gli obblighi in capo alle imprese relativi all’organizzazione del lavoro, alla formazione, all’istruzione e al controllo del personale viaggiante.
A tal fine si richiamano le disposizioni del Decreto Ministeriale n. 215/2016 e della circolare n. 2720 del 13 febbraio 2017.

Si sottolinea infine l’importanza di un’adeguata formazione e istruzione dei conducenti, tenuto conto che gli stessi non sono soggetti all’obbligo di possesso della qualificazione professionale (CQC).

 

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