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Bollo auto, stop alle esenzioni regionali per i veicoli ultraventennali

Le regioni non possono reintrodurre l’agevolazione soppressa dalla legislazione nazionale

Con la risoluzione 4/DF del 1° aprile 2015, il dipartimento delle Finanze ha ribadito che le norme regionali che prevedono ancora l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico ultraventennali (art. 63, commi 2 e 3, della Legge 342/8200), devono ritenersi abrogate, in quanto incompatibili con l’attuale disciplina statale e suscettibili di impugnativa davanti la Corte Costituzionale. 

L’intervento del dipartimento si è reso necessario in quanto, nonostante l’abolizione della norma (attraverso l’art. 1, comma 666 della Legge di stabilità 2015), ci sono alcune regioni e province autonome che ancora prevedono l’esenzione (Emilia-Romagna, Piemonte, Toscana, Provincia autonoma di Bolzano e parzialmente anche la Lombardia). 

Il dipartimento ha ribadito che la disciplina sostanziale del tributo è di competenza esclusiva dello Stato. Alle le regioni, poichè si configura un “tributo proprio derivato”, ne spetta la gestione a livello di riscossione, accertamento, rimborsi, sanzioni e contenzioso. 

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